Obblighi degli amministratori dei condomini previsti dal TESTO UNICO
Quali sono gli obblighi e le responsabilità degli amministratori dei condomini previste dal D.Lgs. 81/08?
Laddove il condominio commissioni, nella forma del contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del TESTO UNICO (cantieri temporanei o mobili), è indiscutibile che la figura del committente è del tutto legittimamente ascrivibile all'amministratore del condominio.
Ne consegue che gli obblighi facenti capo al committente (art.90 del D.Lgs. 81/08) sono destinati a ricadere sull'amministratore di condominio.
Nel caso in cui i lavori appaltati non siano di natura edile e, che quindi non si applichino le disposizioni destinate ai cantieri temporanei o mobili, bisogna stabilire se si applichi o meno l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.
Ebbene, dalla lettura dell'articolo 26, si evince che le disposizioni in esso contenute ed in particolare la redazione del DUVRI si applicano ai committenti datori di lavoro che ricevono altri datori di lavoro nell'ambito della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.
Quindi, solo se l'amministratore assume la veste di datore di lavoro, questi è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nell'art. 26 ed anche, quindi, alla redazione del DUVRI, che dovrà allegare al contratto di appalto con la ditta appaltatrice e nel quale dovranno essere individuati i rischi interferenziali presenti e dovranno essere indicate le conseguenti misure di sicurezza da adottare.
Nel caso in cui l'amministratore assume la veste di datore di lavoro (se il condominio occupa dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze per lo svolgimento di servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione degli impianti, di giardinaggio, ecc.), lo stesso è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro e, quindi la valutazione dei rischi e la relativa elaborazione del documento valutazione rischi (DVR).
Per concludere, si sottolinea che senza dipendenti non serve nè DUVRI nè DVR.
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