Responsabile della sicurezza in una impresa a conduzione familiare
Con la Sentenza n. 21270/2009, la Corte di Cassazione, pronunciandosi di nuovo in materia di infortuni sul lavoro, ha chiarito che nelle imprese di piccole dimensioni e a conduzione familiare, il responsabile della sicurezza va individuato nel socio che è stato delegato a intrattenere i rapporti con l’ispettorato del lavoro.
Il caso in esame riguarda una s.n.c. di piccole dimensioni e a conduzione familiare. Uno dei soci, addetto a lavorare al nastro trasportatore dell’impianto per il trattamento dei pezzi di metallo, mentre era intento al proprio lavoro, non protetto da una schermatura idonea, veniva in contatto con i metalli, riportando gravi lesioni, per cui subiva l’amputazione totale dell’arto superiore sinistro. Il Tribunale di Forlì condannava alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di lesioni, colpose gravi, il socio delegato ai rapporti con l’ispettorato del lavoro, individuando nello stesso il responsabile unico della sicurezza. La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, rilevando che nel caso di società di persone, laddove non risulti l’espressa delega a una persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, l’obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori incombe su ciascun socio, tuttavia, nel caso di specie, l’obbligo incombeva sull’imputato, in quanto il medesimo pur avendo gli stessi poteri di amministrazione del fratello era stato nominato, con delibera dell’assemblea, unico responsabile per una serie di rapporti, in particolare, per quelli con l’ispettorato del lavoro e con qualsiasi altro ufficio competente per pratiche e adempimenti in materia di lavoro, tra i quali andavano ricompresi, in assenza di qualsiasi atto di deroga, quelli in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, violati nel caso di specie. Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile.
Il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della legge e l’illogicità della motivazione, osservando che sarebbe stata erroneo aver individuato nello stesso ricorrente il responsabile della sicurezza, senza considerare che, nell’ambito della piccola società in nome collettivo, la stessa posizione sarebbe stata di competenza anche del socio lavoratore, resosi vittima dell’infortunio, per una sua iniziativa colposa. II ricorrente ha sostenuto, inoltre, che a tale conclusione non poteva ostare la nomina del medesimo quale unico responsabile dei rapporti con l’ispettorato del lavoro, non rappresentando tale nomina una specifica delega in materia di sicurezza dei lavoratori.
La Corte ha osservato che la partecipazione attiva della vittima, in qualità di socio lavoratore, alla gestione della società in nome collettivo a conduzione familiare, non sarebbe stata esclusa, ma sarebbe stato ritenuto anche che, per espressa delega ricevuta dall’assemblea e accettata dal socio stesso, quest’ultimo sarebbe stato titolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni nell’ambiente di lavoro, di una posizione di garanzia a beneficio anche del socio lavoratore. La Corte non ha ritenuto rilevante la circostanza che la delibera assembleare facesse menzione solo di pratiche e adempimenti in materia di lavoro, essendo evidente, per la stretta connessione a tale materia, l’estensione alle pratiche e agli adempimenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Vertendosi in una materia dibattuta anche in dottrina, la Corte ha ribadito che, se è vero che nella società, quali l’impresa familiare, i soci si trovano in una posizione paritaria e la responsabilità dell’evento dannoso ricade su ciascuno di essi e anche sul ricorrente, è vero anche che, nel caso si specie , è stata la delega espressa, a cui si è fatto riferimento, a rendere legittima la conclusione che l’imputato fosse stato investito della titolarità del dovere giuridico di predisporre i mezzi opportuni e le spese necessarie per garantire l’incolumità dei lavoratori, circostanza non verificatasi in concreto, essendo stato impiegato un macchinario pericoloso, in quanto non dotato, come prescritto dalla specifica norma antinfortunistica, di schermatura idonea a evitare accidentali contatti degli arti .
Il caso in esame riguarda una s.n.c. di piccole dimensioni e a conduzione familiare. Uno dei soci, addetto a lavorare al nastro trasportatore dell’impianto per il trattamento dei pezzi di metallo, mentre era intento al proprio lavoro, non protetto da una schermatura idonea, veniva in contatto con i metalli, riportando gravi lesioni, per cui subiva l’amputazione totale dell’arto superiore sinistro. Il Tribunale di Forlì condannava alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di lesioni, colpose gravi, il socio delegato ai rapporti con l’ispettorato del lavoro, individuando nello stesso il responsabile unico della sicurezza. La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, rilevando che nel caso di società di persone, laddove non risulti l’espressa delega a una persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, l’obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori incombe su ciascun socio, tuttavia, nel caso di specie, l’obbligo incombeva sull’imputato, in quanto il medesimo pur avendo gli stessi poteri di amministrazione del fratello era stato nominato, con delibera dell’assemblea, unico responsabile per una serie di rapporti, in particolare, per quelli con l’ispettorato del lavoro e con qualsiasi altro ufficio competente per pratiche e adempimenti in materia di lavoro, tra i quali andavano ricompresi, in assenza di qualsiasi atto di deroga, quelli in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, violati nel caso di specie. Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile.
Il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della legge e l’illogicità della motivazione, osservando che sarebbe stata erroneo aver individuato nello stesso ricorrente il responsabile della sicurezza, senza considerare che, nell’ambito della piccola società in nome collettivo, la stessa posizione sarebbe stata di competenza anche del socio lavoratore, resosi vittima dell’infortunio, per una sua iniziativa colposa. II ricorrente ha sostenuto, inoltre, che a tale conclusione non poteva ostare la nomina del medesimo quale unico responsabile dei rapporti con l’ispettorato del lavoro, non rappresentando tale nomina una specifica delega in materia di sicurezza dei lavoratori.
La Corte ha osservato che la partecipazione attiva della vittima, in qualità di socio lavoratore, alla gestione della società in nome collettivo a conduzione familiare, non sarebbe stata esclusa, ma sarebbe stato ritenuto anche che, per espressa delega ricevuta dall’assemblea e accettata dal socio stesso, quest’ultimo sarebbe stato titolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni nell’ambiente di lavoro, di una posizione di garanzia a beneficio anche del socio lavoratore. La Corte non ha ritenuto rilevante la circostanza che la delibera assembleare facesse menzione solo di pratiche e adempimenti in materia di lavoro, essendo evidente, per la stretta connessione a tale materia, l’estensione alle pratiche e agli adempimenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Vertendosi in una materia dibattuta anche in dottrina, la Corte ha ribadito che, se è vero che nella società, quali l’impresa familiare, i soci si trovano in una posizione paritaria e la responsabilità dell’evento dannoso ricade su ciascuno di essi e anche sul ricorrente, è vero anche che, nel caso si specie , è stata la delega espressa, a cui si è fatto riferimento, a rendere legittima la conclusione che l’imputato fosse stato investito della titolarità del dovere giuridico di predisporre i mezzi opportuni e le spese necessarie per garantire l’incolumità dei lavoratori, circostanza non verificatasi in concreto, essendo stato impiegato un macchinario pericoloso, in quanto non dotato, come prescritto dalla specifica norma antinfortunistica, di schermatura idonea a evitare accidentali contatti degli arti .
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