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Visualizzazione dei post con l'etichetta Software d.lgs. n° 81 del 09 04 08

Le novità introdotte dal Testo Unico negli Appalti

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Le novità introdotte dal D.Lgs.81/08 negli appalti si evincono dall'art.26. La tutela della sicurezza è compito di tutte le imprese: committenti, appaltatori e subappaltatori. A tal fine è introdotto un documento. Il DUVRI (di seguito viene riportato il testo del comma 3 dell’art. 26 che lo menziona), che valuta anche i rischi da interferenze delle singole attività. I costi della sicurezza vanno indicati separatamente nei contratti. L’articolo 26 del TESTO UNICO , costituito da 8 commi, introduce importanti modifiche nell’ambito dei contratti d’appalto: comma 1 In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera d...

Rischio Vibrazione Testo Unico

Rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005 , n. 187, nel D.Lgs. 81/08 (" TESTO UNICO SICUREZZA "), vi sono delle novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve. Infatti, l'art. 201 del CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del TITOLO VIII, riporta i valori limite di esposizione e valori d'azione: a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 ; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2 . b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1...

cosa cambia rispetto alla 494?

Per le attività svolte nei cantieri, cosa cambia rispetto alla 494? Con il Testo Unico vengono abrogati il D.Lgs. 494/96 ed il 493/96, che vengono sostituiti dai Titoli IV e V. * Il contesto definitorio ( art.89 Testo Unico ) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima. * Inoltre, il legislatore ha esteso la “clausola di incompatibilità” CSE/Impresa : il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designat...

Regolamento Codice inviato alla Corte dei Conti

Il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti è stato nuovamente inviato alla Corte dei Conti per la registrazione prima della pubblicazione sulla G.U. e la successiva entrata in vigore,che avverrà soltanto sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il Presidente della Repubblica ha firmato il Regolamento il 28 gennaio 2008. Nel marzo di quest’anno, però, il ministro Di Pietro ha ritirato il provvedimento per apportarvi alcune modifiche. Con l’entrata in vigore del Regolamento entreranno in vigore alcune parti importanti del Codice dei Contratti, quali il dialogo competitivo e l'appalto integrato . Resta la possibilità che la Corte dei Conti non approvi il provvedimento in toto, ma è più probabile che si limiti ad alcune obiezioni sulla scelta del Ministro Di Pietro di non adeguare il testo del provvedimento al parere del Consiglio di Stato del dicembre 2007. In tal caso, però, i magistrati contabili potrebbero limitarsi a no...

Le sanzioni D.lgs 81

L’Apparato sanzionatorio (artt.55-61 e tit. XII) e le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare (art. 14) • L’apparato sanzionatorio ha visto importanti modifiche. La revisione dell’apparato sanzionatorio ha notevolmente semplificato il precedente sistema (il numero delle sanzioni è passato dalle precedenti 1391 a circa 400) ed ha fortemente graduato ed in molti casi attenuato quanto previsto dalla delega, infatti prevede: - la pena dell’arresto da 6 mesi a 18mesi (art. 55 comma 2) per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni, industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti, aziende che espongono i la...

I Titoli tecnici

Titoli II-XI I Titoli successivi al Titolo I contengono la gran parte delle disposizioni di carattere tecnico che ancora oggi costituiscono il quadro normativo in materia di salute e sicurezza che pertanto verranno abrogate. Tali norme, in particolare quelle previste dal Dpr. 547/55 e 303/56 (con le modifiche apportate dal 626) nel caso del Titolo II "Luoghi di lavoro" e del Titolo III "Attrezzature e Dpi", sono state riprodotte negli Allegati tecnici. Mentre il Titolo IV relativo ai cantieri ingloba nell’articolato le previsioni di carattere organizzativo del D.Lgs.494/96 e le misure tecniche della Legge 164/55 e del Dpr 547/55. I successivi titoli riprendono, nella maggior parte dei casi, i diversi titoli del D.Lgs 626/94 nell’ambito del quale erano state introdotte, nel corso degli oltre dieci anni dalla sua emanazione, modifiche e integrazioni relative agli agenti chimici, ai lavori in quota, al rumore, all’amianto, alle atmosfere esplosive. Sono inoltre stati i...

Il sistema istituzionale D.lgs 81

Numerosi sono gli interventi che vengono previsti dal nuovo decreto legislativo, finalizzati: • alla realizzazione di un "coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; • alla "definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e sulla circolazione delle informazioni"; • alla "razionalizzazione e al coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza" anche "riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia"; • al pieno coinvolgimento delle parti sociali nell’ambito del sistema istituzionale. Il nuovo decreto legislativo, per la realizzazione degli obiettivi sopra ricordati, riprende, trasformandoli in vere e proprie disposizioni legislative, principi, azioni e scelte organizzative condivise dalle Istituzioni nazionali e territoriali mediante precedente Decr...

Le misure generali di tutela e la valutazione dei rischi

Va premesso che di particolare rilevanza è stato l’inserimento dell’influenza delle tematiche dell’organizzazione del lavoro ai fini della programmazione della prevenzione, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 15 comma b). La valutazione del rischio diviene ancor più l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro cui compete non solo la responsabilità per l’effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a) ma anche "l’elaborazione del documento" di valutazione dei rischi (DVR). Per quanto riguarda la valutazione, viene ulteriormente specificato il concetto relativo a "tutti i rischi" oggetto della valutazione, secondo le previsioni della normativa comunitaria, e tra le fattispecie esemplificate si fa riferimento anche allo "stress lavoro – correlato secondo i contenuti dell’Accordo europeo del 8 ottobre 2004", alla "differenz...

Il sistema di rappresentanza

Il sistema di rappresentanza definito dal Decreto ripropone, in coerenza con i principi dettati dalla Direttiva comunitaria 89/391/Ce e dagli Accordi stipulati negli anni ’90 dalle Parti sociali, i due istituti fondamentali del sistema attuale: a) i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza b) gli Organismi paritetici. a) I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza • Generalizzazione della presenza del Rls/Rslt -Pur prevedendo gli Accordi ricordati e il D.Lgs.626/94 il diritto di rappresentanza specifica in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla dimensione d’impresa, è noto che tale diritto è, ad oggi, inattuato per i molti lavoratori delle micro e spesso anche delle piccole imprese, quindi nella stragrande maggioranza delle imprese italiane, considerando che il 94% di queste ha meno di 10 dipendenti. Il legislatore ha quindi ritenuto di dover introdurre misure correttive alla legislazione vigente considerando che, a fronte dell’opzione ...

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

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Gazzetta Ufficiale N. 101 del 30 Aprile 2008 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Titolo I PRINCIPI COMUNI Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; SCARICA DECRETO 9 APRILE 2008, 81

La valutazione dei rischi nel TESTO UNICO

L’asse portante del decreto, e cioè le regole di aggiornamento della valutazione dei rischi , saranno operative a fine luglio (90 giorni dalla pubblicazione). I datori di lavoro hanno tempo fino alla fine di luglio per allinearsi alle disposizioni, individuare i pericoli dell’attività produttiva e redigere il relativo documento. Infatti, Il TESTO UNICO introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa: * Per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione * Per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29) Inoltre, la valutazione dei rischi allarga il campo : il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi ...

TESTO UNICO

Il Testo Unico è costituto da 306 articoli, a fronte del più del migliaio di articoli che vengono abrogati (D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 164/1956, D. Lgs. n. 494/1996, D. Lgs. n. 493/1996, ecc.) e da 51 Allegati nei quali è stata inserita la gran parte delle disposizioni già preesistenti ed abrogate con lo stesso. Entrerà in vigore il 15/5/2008 ad eccezione dei nuovi adempimenti e delle nuove sanzioni relative alla valutazione dei rischi che diventeranno efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione stessa sulla G. U. (fino ad allora continueranno a trovare applicazione le disposizione previgenti) e ad eccezione delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi legati alla esposizione a campi elettromagnetici ed a radiazioni ottiche artificiali le quali entreranno in vigore secondo le indicazioni già stabilite dalla legislazione uscente. Titolo I Disposizioni generali e relative sanzio...

Pubblicato il Testo Unico (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

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E' pubblicato sul S.O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008. Il " TESTO UNICO " sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, che sostituisce il d.lgs. n. 626/94, i decreti degli anni cinquanta e altro ancora, è pubblicato e reca il n. 81 del 9 aprile 2008 . Tra le principali novità del testo DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, si segnalano: * ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo); * ricomprende tutte le normative già contenute nel 626/94; * comprende altre norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.); * inserisce i DPR 547/55, 303/56, 164/56 (abrogandole); * comprende le norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.); * rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito" (es. cantieri); * coordinamento delle attività di vigilanza; * finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche; * ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, ...) *...

Appalti, Regole da rivedere per la Regione Campania

La Regione Campania si trova ad affrontare il ricorso alla Corte Costituzionale presentato dal governo il 19 marzo contro la Legge n.3 del 2007 ritenuta sia in violazione delle disposizioni statali in materia di concorrenza sia difforme su altri aspetti del Codice dei contratti pubblici. In particolare sotto accusa: gli affidamenti di urgenza l’esclusione automatica delle offerte anomale gli affidamenti di servizi analoghi senza bando di gara la delega alla giunta per disciplinare la procedura ristretta semplificata i piani di sicurezza e la validazione dei progetti la possibilità di affidare i collaudi ai magistrati e limiti all’avvalimento

Circolare Sicurezza

Com’è noto, Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legislativo, il cosiddetto Testo Unico, che riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ora, per l’entrata in vigore, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le prescrizioni imposte dal decreto, vengono applicate nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono attenersi anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la regolare attività dell'ente e le possibili interferenze tra più imprese appaltatrici. Al riguardo il Consorzio Infotel s.c.a r.l - propone il servizio SICURNET , realizzato per venire incontro alle esigenze degli Enti pubblici al fine di rispettare gli adempimenti previsti dalla Legge, che c...

POS alla luce della Legge 123/07

La legge 123/07 all'articolo 6 sancisce: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto." Per quanto riguarda il POS, la Legge 123/07 non detta alcuna norma per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, tenendo conto che l’Impresa Appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenz...

Schede Omaggio

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Il 1° aprile il Governo ha approvato in via definitiva il nuovo decreto sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori, che abroga il DLgs 626/94 e dà piena attuazione alle Legge 123/07. Un provvedimento di portata storica, che si applica a tutte le tipologie di lavoratori e obbliga le aziende a un'immediata revisione delle politiche di sicurezza e alla riorganizzazione delle attività di prevenzione e formazione. In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro il Consorzio Infotel offre a titolo gratuito : SCHEDE di SICUREZZA (Luoghi di Lavoro e Cantieristica) Pratico ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede redatte in formato Microsoft Word. Le schede riportano la classificazione e la valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed i DPI obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale). News 2 del 24 Aprile 2008 (Validità dell’offerta fino al 30/04/2008 ) Richiedi Schede

sicurezza 626: Firmato decreto sicurezza

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Firmato decreto sicurezza Sco pri di piu'

duvri documento di valutazione dei rischi

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L'art. 3 della legge 123/07 sosituisce l'art. 7 al comma 3 del D.Lgs. 626/94 nel seguente modo: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( DUVRI ) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi." Tali prescrizioni, vengono applicate nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono attenersi sia gli Enti privati ma anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la regolare attività dell'...

Dichiarazione di conformità

Impianti esistenti: non è necessaria la dichiarazione di conformità Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che nella nota esplicativa che segue interviene per facilitare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che: 1) i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o d...