cosa cambia rispetto alla 494?
Per le attività svolte nei cantieri, cosa cambia rispetto alla 494?
Con il Testo Unico vengono abrogati il D.Lgs. 494/96 ed il 493/96, che vengono sostituiti dai Titoli IV e V.
* Il contesto definitorio (art.89 Testo Unico) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima.
* Inoltre, il legislatore ha esteso la “clausola di incompatibilità” CSE/Impresa: il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
* Per quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 comma del Testo Unico, è tenuto:
§ a verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità specificate nell’allegato XVII;
§ a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, oltre agli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a Inps, Inail e casse edili (per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire occorre il DURC e l’autocertificazione rispetto al contratto collettivo);
§ a trasmettere all’amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.
* Il Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: Nel nuovo Testo Unico (art. 90 comma 3), infatti, l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire.
* Una ulteriore novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda la sospensione del titolo abilitativo, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti.
* Importante è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori; infatti, rispetto al sistema previgente, la responsabilità del committente nel rapporto con il responsabile dei lavori ha natura mista: di esonero limitatamente all’incarico conferito (necessariamente con delega di funzioni); di non esonero quanto al profilo di “culpa in vigilando” in ordine alla verifica di alcuni adempimenti delegati.
* Dalla lettura dell’art. 96 si evince che gli obblighi per le imprese aumentano di numero e vengono assoggettati alla sanzione penale. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento giuridico dell’obbligo di valutazione dei rischi e di suo aggiornamento, nonché di quello relativo all’informazione ai propri subappaltatori e lavoratori autonomi.
* Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
* In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori con l’art. 98 del Testo Unico i titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati attualizzati rispetto all’art.10 del dlgs. 494/96, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati normati all’allegato XIV del Testo Unico.
* Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell’art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all’allegato XV del Testo Unico.
* Circa l’obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza (art. 101) , il sistema è rimasto invariato, salvo che per la parte sul flusso tra imprese esecutrici e impresa affidataria: viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.
* Infine, con l’ art. 157 del Testo Unico le sanzioni a carico degli inadempienti risultano incrementate rispetto a quelle già stabilite nel D. Lgs. n. 494/1996.
Con il Testo Unico vengono abrogati il D.Lgs. 494/96 ed il 493/96, che vengono sostituiti dai Titoli IV e V.
* Il contesto definitorio (art.89 Testo Unico) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima.
* Inoltre, il legislatore ha esteso la “clausola di incompatibilità” CSE/Impresa: il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
* Per quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 comma del Testo Unico, è tenuto:
§ a verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità specificate nell’allegato XVII;
§ a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, oltre agli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a Inps, Inail e casse edili (per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire occorre il DURC e l’autocertificazione rispetto al contratto collettivo);
§ a trasmettere all’amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.
* Il Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: Nel nuovo Testo Unico (art. 90 comma 3), infatti, l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire.
* Una ulteriore novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda la sospensione del titolo abilitativo, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti.
* Importante è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori; infatti, rispetto al sistema previgente, la responsabilità del committente nel rapporto con il responsabile dei lavori ha natura mista: di esonero limitatamente all’incarico conferito (necessariamente con delega di funzioni); di non esonero quanto al profilo di “culpa in vigilando” in ordine alla verifica di alcuni adempimenti delegati.
* Dalla lettura dell’art. 96 si evince che gli obblighi per le imprese aumentano di numero e vengono assoggettati alla sanzione penale. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento giuridico dell’obbligo di valutazione dei rischi e di suo aggiornamento, nonché di quello relativo all’informazione ai propri subappaltatori e lavoratori autonomi.
* Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
* In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori con l’art. 98 del Testo Unico i titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati attualizzati rispetto all’art.10 del dlgs. 494/96, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati normati all’allegato XIV del Testo Unico.
* Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell’art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all’allegato XV del Testo Unico.
* Circa l’obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza (art. 101) , il sistema è rimasto invariato, salvo che per la parte sul flusso tra imprese esecutrici e impresa affidataria: viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.
* Infine, con l’ art. 157 del Testo Unico le sanzioni a carico degli inadempienti risultano incrementate rispetto a quelle già stabilite nel D. Lgs. n. 494/1996.
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