I PIANI DI SICUREZZA ALLA LUCE DEL DLGS. 81/08

POS: Piano Operativo di Sicurezza

CANTIERI SYSTEM nasce come strumento software per la valutazione dei rischi nei cantieri edili. Concepito ai sensi del nuovo Testo Unico si pone come valido strumento per la redazione dei Piani di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08.

Imprese Edili, Consulenti Sicurezza, Progettisti e Direttori dei lavori, possono trovare in CANTIERI SYSTEM un supporto informatico per la redazione della documentazione prevista dalla normativa vigente, assicurandosi un adeguamento alle nuove disposizioni previste dal Teso Unico nello svolgimento della propria attività;

Funzionalità principali:

  • Anagrafica Imprese, Committenti, Tecnici (comune per tutti i lavori);

Redazione del POS:

  • Gestione Schede : Associazione automatica delle Fasi Lavorative con Attrezzature, Sostanze e Opere Provvisionali ;
  • Archivio Schede: Le schede di sicurezza in dotazione al modulo POS sono raggruppate e consultabili per settori (Cantieri Stradali, Fabbricati per Civile Abitazione, Opere Idrauliche …)
  • Archivio descrizioni per la definizione dell’Organizzazione del cantiere;
  • Valutazione dell’esposizione al rumore: per fase lavorativa;

Redazione del PSC e/o PSS:

  • Archivi di base: Rischi, DPI (con collegamento automatico dei rischi ai relativi dispositivi correlati)
  • Archivio Schede: Le schede di sicurezza in dotazione al modulo PSC e PSS sono raggruppate e consultabili per categorie (Allestimento Cantiere, Opere Provvisionali, Protezione Scavi, Viabilità, Macchine, Impianti ….)
  • Inserimento di più imprese che lavorano in uno stesso cantiere;
  • Definizione di più zone di Cantiere;
  • Diagramma di Gantt: Redazione del diagramma di Gantt inserendo le Fasi lavorative del cantiere e la relativa tempistica di realizzazione, la scelta delle fasi lavorative corrisponde alla scelta di una scheda di sicurezza che andrà a costituire il documento finale. Il diagramma di Gantt è sia temporale che spaziale.
  • Studio delle Interferenze: Nello stesso diagramma viene generato lo studio delle interferenze, per fasi lavorative di una stessa impresa, più imprese, per una stessa zona di cantiere o per più zone;
  • Valutazione dei rischi aggiuntivi: Le interferenze generate dal Gantt vengono analizzate e associate a rischi aggiuntivi da poter caricare dagli archivi di base con i relativi DPI correlati;
  • Schede aggiuntive: il modulo PSC e PSS è dotato di un archivio di schede necessarie alla definizione del documento per uno specifico cantiere (Apprestamenti, Attrezzature, Infrastrutture, Mezzi di Protezione Collettiva);
  • Solo per il PSC il calcolo automatico dei Costi della sicurezza: i DPI, gli apprestamenti e le attrezzature previsti vengono in automatico trasferiti alla sezione dei Costi della Sicurezza speciale, dove inserendo le quantità ed i prezzi unitari è possibile effettuare la stima dei costi della sicurezza.

Stampe :

Le stampe vengono generate direttamente in formato MS-WORD: POS, PSC, PSS, con la possibilità di personalizzarle e modificarle. In dotazione al software anche l’archivio della modulistica per la generazione dei documenti da emettere e/o tenere in cantiere ai sensi del nuovo Testo Unico. (Notifica preliminare,Nomina del Medico Competente, Verbale di formazione e informazione,ecc…)

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Commenti

INFOTEL ha detto…
Un SGSL è un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza ottimizzando il rapporto costi/benefici.







Un SGSL

è un software? NO
è un testo normativo? NO
è un obbligo di legge? NO



Ed allora perché adoperarsi per attuare all'interno della propria azienda un SGSL?

Scarica Presentazione Power Point


Scopri di più
INFOTEL ha detto…
SCHEDE DI SICUREZZA V 4.0


SETTORE LUOGHI DI LAVORO - Rif. D.Lgs n.81 del 09.04.2008 (Decreto attuativo del Testo Unico in materia di sicurezza negli ambienti di Lavoro)

Pratico ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede redatte in formato Microsoft Word.
Le schede riportano la classificazione e la valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed i DPI obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale).
Sono indispensabili per la redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio ai sensi dell’art. 18 28 29 del D. Lgs. 81/2008) e dei Piani di Sicurezza (POS, PSC, PSS ai sensi del D. lgs. 81 2008).

Il volume "Schede di Sicurezza - Settore Luoghi di Lavoro" Versione v4.0 contiene :

Elenco principali settori e fasi di lavoro

1. BAR E RISTORAZIONE
2. BONIFICA AMIANTO
3. CARPENTERIA METALLICA
4. CASEIFICI
5. CASE DI CURA E DI RIPOSO
6. DISCARICHE
7. DISTRIBUTORI CARBURANTE
8. ELETTRICISTI
9. EMITTENZA RADIOTELEVISIVA
10. ESTETISTA
11. FALEGNAMERIA
12. FRANTOI OLEARI
13. IDRAULICI
14. IMPRESA PULIZIE
15. LABORATORI ORAFI
16. LABORATORI FOTOGRAFICI
17. LABORATORI MEDICI
18. LAVANDERIA
19. LAVORI AGRICOLI
20. LAVORAZIONE GOMMA
21. LAVORAZIONE LAPIDEI
22. LAVORAZIONE METALLI ED OPERAZIONI GALVANICHE
23. LAVORAZIONI TESSILI
24. LAVORAZIONE VETRO
25. MAGAZZINI E DEPOSITI
26. MANUTENZIONE VARIA
27. MATTATOIO
28. MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA
29. NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO
30. OPERAZIONI DI SALDATURA
31. OPERE DI FABBRO
32. OSPEDALI - Generale
33. PANIFICI, PIZZERIE E PASTICCERIE, PASTIFICI
34. PARRUCCHIERI
35. PRESIDI OSPEDALIERI
36. PRODUZIONE CARTA E CARTONI
37. RACCOLTA RIFIUTI
38. SALE GIOCHI
39. SCUOLE
40. SERRAMENTISTI
41. SETTORE OSPEDALIERO- REPARTO MATERNITA’
42. SETTORE OSPEDALIERO- LABORATORIO ANALISI CLINICHE
43. SETTORE OSPEDALIERO- LABORATORIO FISIOTERAPICI
44. SETTORE METALMECCANICO
45. STABILIMENTI BALNEARI
46. SUPERMERCATI
47. TINTORIE
48. TIPOGRAFIE
49. UFFICI

Elenco principali attrezzature

1. (elenco troppo vasto – Scarica allegato in .pdf)

Elenco principali sostanze

1. Acetone
2. Acidi
3. Acido cloridrico
4. Acido nitrico
5. Acqua ragia
6. Additivi per malte cementizie
7. Adesivo epossidico
8. Adesivo in resina poliestere
9. Alcool etilico denaturato
10. Amianto
11. Ammoniaca
12. Antiparassitari
13. Carburanti
14. Catrame
15. Cemento
16. Cloruro di calcio
17. Collanti per legno
18. Decoloranti per capelli
19. Detergenti e Detersivi
20. Disarmanti
21. Disinfettanti
22. Disinfettanti a base di ipoclorito di sodio
23. Farmaci antiblastici
24. Fertilizzanti
25. Formaldeide
26. Formiato di calcio
27. Fumi di saldatura
28. Glutaraldeide
29. Incapsulante per amianto
30. Intonaci
31. Leganti per vernici
32. Liquido per permanente
33. Materiali espolsivi di prima categoria
34. Olio di paraffina
35. Percloroetilene-trielina
36. Pitture mano di finitura e di fondo
37. Polveri di legno
38. Shampoo per capelli
39. Sigillanti
40. Silice libera cristallina
41. Solventi
42. Sostanze sgrassanti
43. Tinture per capelli
44. Toner
45. Vernici

Elenco principali opere provvisionali

1. Andatoie e passerelle 2. Canale di convogliamento 3. Castelli di carico materiali 4. Ponte a sbalzo 5. Ponte su cavalletti 6. Ponteggio autosollevante 7. Ponteggio metallico fisso.dpc 8. Ponteggio mobile 9. Ponteggio sviluppabile a pantografo 10. Scala Doppia 11. Scala portatile 12. Trabattello
INFOTEL ha detto…
Per le attività svolte nei cantieri, cosa cambia rispetto alla 494?

Con il Testo Unico vengono abrogati il D.Lgs. 494/96 ed il 493/96, che vengono sostituiti dai Titoli IV e V.

* Il contesto definitorio (art.89 Testo Unico) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima.
* Inoltre, il legislatore ha esteso la “clausola di incompatibilità” CSE/Impresa: il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

* Per quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 comma del Testo Unico, è tenuto:
§ a verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità specificate nell’allegato XVII;
§ a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, oltre agli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a Inps, Inail e casse edili (per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire occorre il DURC e l’autocertificazione rispetto al contratto collettivo);
§ a trasmettere all’amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.
* Il Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: Nel nuovo Testo Unico (art. 90 comma 3), infatti, l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire. * Una ulteriore novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda la sospensione del titolo abilitativo, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti.
* Importante è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori; infatti, rispetto al sistema previgente, la responsabilità del committente nel rapporto con il responsabile dei lavori ha natura mista: di esonero limitatamente all’incarico conferito (necessariamente con delega di funzioni); di non esonero quanto al profilo di “culpa in vigilando” in ordine alla verifica di alcuni adempimenti delegati.
* Dalla lettura dell’art. 96 si evince che gli obblighi per le imprese aumentano di numero e vengono assoggettati alla sanzione penale. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento giuridico dell’obbligo di valutazione dei rischi e di suo aggiornamento, nonché di quello relativo all’informazione ai propri subappaltatori e lavoratori autonomi.
* Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
* In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori con l’art. 98 del Testo Unico i titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati attualizzati rispetto all’art.10 del dlgs. 494/96, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati normati all’allegato XIV del Testo Unico.
* Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell’art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all’allegato XV del Testo Unico.
* Circa l’obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza (art. 101) , il sistema è rimasto invariato, salvo che per la parte sul flusso tra imprese esecutrici e impresa affidataria: viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.
* Infine, con l’ art. 157 del Testo Unico le sanzioni a carico degli inadempienti risultano incrementate rispetto a quelle già stabilite nel D. Lgs. n. 494/1996.

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