testo unico sicurezza
Quali sono le novità del Testo Unico in merito ai requisiti professionali del coordinatore?
In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori vengono riconosciuti con l’ art. 98 del Testo Unico nuovi titoli di studio corrispondenti alla:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a
LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e
della ricerca del 16 marzo 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto
2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, le quali devono
comunque essere completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al
predetto decreto ministeriale 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle
classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, le quali
devono essere comunque completate con l’espletamento di una attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
Con riferimento sempre ai coordinatori per la sicurezza viene inserita, altresì,
nel Testo Unico una verifica dell’apprendimento finale da fare al termine del
corso di formazione e vengono fissate, nell' allegato
XIV al Testo stesso, le modalità ed i contenuti minimi del corso di formazione che saranno
costituiti da una parte teorica, comprendente un modulo giuridico per
complessive 28 ore, da un modulo tecnico per complessive 52 ore e da un modulo
metodologico/organizzativo per complessive 16 ore nonché da una parte pratica
per complessive 24 ore.
In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori vengono riconosciuti con l’ art. 98 del Testo Unico nuovi titoli di studio corrispondenti alla:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a
LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e
della ricerca del 16 marzo 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto
2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, le quali devono
comunque essere completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al
predetto decreto ministeriale 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle
classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, le quali
devono essere comunque completate con l’espletamento di una attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
Con riferimento sempre ai coordinatori per la sicurezza viene inserita, altresì,
nel Testo Unico una verifica dell’apprendimento finale da fare al termine del
corso di formazione e vengono fissate, nell' allegato
XIV al Testo stesso, le modalità ed i contenuti minimi del corso di formazione che saranno
costituiti da una parte teorica, comprendente un modulo giuridico per
complessive 28 ore, da un modulo tecnico per complessive 52 ore e da un modulo
metodologico/organizzativo per complessive 16 ore nonché da una parte pratica
per complessive 24 ore.
Commenti
* Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
* Test finalizzati a verificare le competenze cognitive;
- le modalità di svolgimento dei corsi e l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore.