Nuova definizione di lavoratore



Il testo, nell’introdurre la nuova definizione di lavoratore (art. 2), lo indica come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Se la definizione appare più aperta ed estesa che in passato, l’esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari, crea ombre e contraddizioni, anche con le finalità dichiarate: sono infatti certamente lavoratori, e ancor più lavoratrici, spesso immigrate/i, e con retribuzione in busta paga e versamento di contributi 7.

Ai lavoratori vengono invece, in positivo, equiparati i volontari nonché i tirocinanti.

Sono confermate poi altre figure già equiparate dal 626:

-socio lavoratore di cooperative o società di fatto (aggiungendosi gli “associati in partecipazione”)
-allievi di scuole, università e partecipanti a corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici fisici e biologici (aggiungendosi “ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi di effettiva esposizione).

Noi eravamo convinti, sin dall’uscita del 626, dell’opportunità di equiparare ai lavoratori non solo alcuni ma tutti gli allievi, di tutte le realtà scolastiche. Anche rispetto alla realtà di fatti che sempre più spesso accadono negli ambienti scolastici sarebbe davvero stata buona cosa. Evidenziamo comunque che i rischi vanno sempre globalmente intesi e che la valutazione dei rischi posta in capo ai datori di lavoro dovrà in tutti i casi considerare chiunque a qualunque titolo ne risulti esposto, rischi psicosociali compresi (artt. 2 e 28).

L’aver mantenuto contraddittorie, a nostro avviso, delimitazioni a taluni rischi fisici, di taluni ambienti, nonché ai soli rischi materiali é un tipo di problematica che ricorre anche nei confronti di diverse altre categorie.

Fonte Cisl Milano

Commenti

INFOTEL ha detto…
Per comprendere chi e come, tra le diverse altre tipologie di lavoratori (come ora definiti), sia considerato portatore di tutti i diritti o solo di alcuni tra quelli previsti dalla norma, occorre esaminare attentamente anche il campo di applicazione previsto (art. 3), che
ulteriormente coinvolge diritti di base per i lavoratori rispetto alla loro salute e sicurezza.
Al riguardo si afferma innanzitutto che il presente decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (facendo tuttavia immediato rinvio per numerosi settori pubblici a decreti ad hoc da emanarsi entro dodici mesi 8), e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati 9e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
In questa parte si esplicita positivamente, il principio di tutela anche dei “lavoratori autonomi”, che risulta, purtroppo, parzialmente assunto in altre parti del decreto, prevedendosi (artt. 21 e 26) un obbligo/diritto (inteso come autotutela) solo per taluni aspetti (attrezzature di lavoro e dispositivi individuali di protezione conformi, dotazione di tesserino di riconoscimento se operanti in appalti e subappalti), mentre informazione e formazione sono state considerate come facoltative (operandosi concretamente nei loro riguardi, al di là delle ragioni, distinzioni tra aspetti “materiali e immateriali” di prevenzione e protezione dai rischi).
Per i portieri, di cui non è specificato chi sia il datore di lavoro (amministratore, presumiamo, per i condomini) e quali altri obblighi in quanto datore di lavoro (non dotato di poteri diretti di spesa) egli abbia o non abbia rispetto alla salute e sicurezza lavorativa di queste figure (di valutazione dei rischi, ad esempio), al contrario, sono poste altre delimitazioni, pur aumentandosi alcune tutele: per loro si mantengono i diritti di informazione e formazione, già previsti dal 626, aggiungendosi obblighi per il “datore di lavoro” di dotarli di attrezzature conformi (ma solo se da lui fornite) nonché di dispositivi di protezione individuali conformi. Si continua, però, ad escluderli da completi diritti. Stessi diritti e delimitazioni riguardano anche i lavoratori a domicilio.
Per quanto concerne invece l’ingente massa dei cosiddetti lavoratori “non standard” (somministrati e co.coco/pro) ci si limita purtroppo ad assumere quanto già previsto dalla legge 276: tutele rivelatesi poco efficaci nel caso dei somministrati e troppo parziali nel caso dei lavoratori a progetto (considerati come i dipendenti solo se operano all’interno del luogo di lavoro aziendale, e se invece operano all’esterno ? li dovremmo forse ora considerare lavoratori autonomi ? a prima vista ci pare di no, ma allora?). Uno sforzo maggiore sarebbe stato necessario.
Si introducono delle specifiche riguardanti i lavoratori distaccati (ribadendo la esistente distinzione di obblighi fra distaccante e discattatario), e si sanciscono i diritti dei lavoratori a distanza (telelavoristi), sempre che svolgano prestazioni continuative (concetto non definito) in armonia con quanto previsto dall’accordo quadro europeo, dimenticando purtroppo di precisare che tra i soggetti aventi diritto di accesso vi è l’RLS, e non solo, genericamente (come si dice) “le rappresentanze dei lavoratori”.
8 confermando nell’attesa la normativa per essi vigente, e prevedendosi , in caso di slittamento, l’applicazione di questo decreto tout court 9 Tranne che per quelli addetti ai servizi domestici e familiari, in quanto esclusi, a monte, dalla definizione di “lavoratore”
-cercare di estenderlo adeguatamente, laddove necessario, con accordi, contrattazione, esempi di buone pratiche;
-promuovere, previa verifica di fattibilità, azioni giuridiche rispetto all’esclusione del lavoro domestico.
Saranno necessari a questi riguardi ulteriori messe a fuoco con le categorie e con RLS/RLST che
dovranno essere posti in grado rappresentare, bene, tutti i lavoratori come qui definiti.

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