RSPP - RLS


La comunicazione obbligatoria del nominativo dell’RSPP agli organi di vigilanza prevista dal 626/94 non compare più, nella stessa formula, nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro; ora, l'obbligo è esclusivamente relativo all'indicazione del nominativo del R.S.P.P. sul Documento di Valutazione dei Rischi (art.28, comma 2, lettera e).

E' stato invece inserito l'
obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del R.L.S., e in caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 500€. L'art.18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 81/2008, relativo agli "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" recita infatti:“comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.

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