Sanzioni Decreto Legislativo attuativo della legge 123/07

Confronto sul numero e sulle entità delle sanzioni presenti nel Decreto Legislativo attuativo della legge 123/07

1. il mandato della legge delega

NB: L’esame degli emendamenti presentati e gli atti parlamentari possono permettere di evidenziare i giudizi sulle proposte di sistema sanzionatorio.

LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il

riassetto e la riforma della normativa in materia.

(GU n. 185 del 10-8-2007 )

testo in vigore dal: 25-8-2007

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. l. Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

...

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto deiseguenti principi e criteri direttivi generali:

...

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle normevigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendoconto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilitàdel preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione el'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando ilsistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledanointeressi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della penadell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni diparticolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad eurocentomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

...

Art. 5. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

il personale ispettivo ... può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri ... gravi ereiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

...

Art. 9. Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle normeantinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590,terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salutesui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.”.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.".


2- LE SANZIONI ELIMINATE CON L’ABROGAZIONE DELLE NORME INDICATE ALL’ARTICOLO 303 DELLA PROPOSTA DI DECRETO LEGISLATIVO

(calcolo riduzione numero sanzioni aggiornato a marzo 08)

il D.Lgs. 626/94 attuazione direttive CE per il miglioramento della salute e della sicurezza

Contravvenzioni a carico del datore di lavoro e dirigente

354

Contravvenzioni a carico del preposto

148

Contravvenzioni a carico del lavoratore

20

Sanzioni amministrative

19

il D.Lgs. 187/05 attuazione direttiva CE sulle vibrazioni

Contravvenzioni a carico del datore di lavoro e dirigente

17

Contravvenzioni a carico del preposto

-

Contravvenzioni a carico del lavoratore

-

Sanzioni amministrative

-

il D.Lgs. 277/91 attuazione direttiva CE su amianto, rumore, piombo ( solo Capo I norme generali)

Contravvenzioni a carico del datore di lavoro e dirigente

13

Contravvenzioni a carico del preposto

9

Contravvenzioni a carico del lavoratore

5

Sanzioni amministrative

-

493/96 attuazione direttiva CE sulla segnaletica di sicurezza

Contravvenzioni a carico del datore di lavoro e dirigente

-

Contravvenzioni a carico del preposto

-

Contravvenzioni a carico del lavoratore

-

Sanzioni amministrative

-

il D.Lgs. 494/96 attuazione direttiva CE sui cantieri mobili

Contravvenzioni a carico del committente

8

Contravvenzioni a carico del datore di lavoro e dirigente

6

Contravvenzioni a carico del preposto (più coordinatori)

14

Contravvenzioni a carico del lavoratore

2

Sanzioni amministrative

5

il D.P.R. 547/55 norme per la prevenzione infortuni

Contravvenzioni a carico del datore di lavoro e dirigente

630

Contravvenzioni a carico del preposto

6

Contravvenzioni a carico del lavoratore

24

Sanzioni amministrative

-

il D.P.R. 164/55 norme per la prevenzione degli infortuni nelle cotruzioni

Contravvenzioni a carico del datore di lavoro e dirigente

240

Contravvenzioni a carico del preposto

33

Contravvenzioni a carico del lavoratore

44

Sanzioni amministrative

-

il D.P.R. 303/56 norme generali per l’igiene del lavoro

Contravvenzioni a carico del datore di lavoro e dirigente

129

Contravvenzioni a carico del preposto

22

Contravvenzioni a carico del lavoratore

8

Sanzioni amministrative

-


TOTALE DELLE SANZIONI ABROGATE

TOTALE

Contravvenzioni a carico del datore di lavoro e dirigente

1391

Contravvenzioni a carico del preposto

238

Contravvenzioni a carico del lavoratore

103

Sanzioni amministrative

24

NB: LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

a) Per il confronto sono stati conteggiati:

1. i commi oggetto di sanzione, quando espressamente indicati nei relativi articoli sulle sanzioni

2. i periodi oggetto di sanzione, quando espressamente indicati nei relativi articoli sulle sanzioni

3. le lettere oggetto di sanzione, quando espressamente indicati nei relativi articoli sulle sanzioni


3- ALCUNE COMPARAZIONI SULLE NUOVE SANZIONI CONTENUTE NELLA PROPOSTA DEL GOVERNO DI TESTO UNICO DELLE NORME DI PREVENZIONE NEL LAVORO

D.Lgs 626/94 e DPR normativa precedente

Proposte contenute ne Testo Unico in corso di approvazione

norma

Sanzione per il datore di lavoro

norma

Sanzione per il datore di lavoro

D.Lgs 626

art. 4, comma 2

(valutazione dei rischi)

- obbligo di valutazione……

- obbligo di elaborare il documento di valutazione

Non sanzionato

Sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 1549 a 4131 €

Art. 17, comma 1, lettera a)

(valutazione dei rischi)

- obbligo di valutazione

- obbligo di elaborare il documento di valutazione

La valutazione del rischio si identifica con l’elaborazione del documento di valutazione ed è sanzionata

Sanzionato con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5000 a 15000 € (N.B.: per il solo arresto vedi nota a fine tabella)

D.Lgs. 626

- elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze nelle attività in appalto

Non presente

Art. 18, comma 1, lettera p)

- elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze nelle attività in appalto e consegna al RLS copia del relativo documento

Presente e sanzionato con l’arresto da 2 a 4 o con l’ammenda da 800 a 3000 €

D.Lgs. 626/94

Art. 4, comma 5, lettera c)

- fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale

Sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 1549 a 4131 €

Art. 18, comma 1, lettera d)

- fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale

Sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2000 a 5000 €

D.Lgs. 626/94

Art. 4, comma 5, lettera i)

- informa il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato

Sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 516 a 2582 €

Art. 18, comma 1, lettera i)

- informa il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato

Sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 800 a 3000 €


D.Lgs. 626/94

Art. 4, comma 5, lettera m)

- consentire ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza

- permette al RLS di accedere alla documentazione sui rischi

Sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 516 a 2582 €

Sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 516 a 2582 €

Art. 18, comma 1, lettera n)

- consentire ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza

Art. 18, comma 1, lettera o)

- consegna al RLS copia del documento di valutazione dei rischi

Sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 800 a 3000 €

Sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 800 a 3000 €

D.Lgs. 626/94

Art. 21, comma 1, lettera c)

- informazione al lavoratore sui rischi specifici della mansione svolta

Sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 516 a 2582 €

Art. 36, comma 2, lettera a)

- informazione al lavoratore sui rischi specifici della mansione svolta

Sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 800 a 3000 €

D.Lgs. 626/94

Art. 22, comma 1

- formazione al lavoratore sui rischi specifici della mansione svolta

Sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 1549 a 4131 €

Art. 18, comma 1, lett. L)

- formazione al lavoratore sui rischi generali d’impresa e specifici della mansione svolta

Sanzionato con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 2000 a 4000 €

D.Lgs. 626/94

Art. 6, comma 1

- I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione

Sanzionato con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda 309 a 1032

Art. 22

- I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione

Sanzionato con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 600 a 2000 €


D.Lgs. 626/94

Art. 6, comma 2

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza

Sanzionato con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 7746 a 30987 €

Art. 23, comma 1

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sanzionato con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 15000 a 45000 €

D.Lgs. 626/94

Art. 48, comma 1

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Sanzionato con con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549 a 4131 €

Art. 168, comma 1

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Sanzionato con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000

D.Lgs. 626/94

Art.49, comma 1

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) il peso di un carico;

b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;

c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.

Sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 a 2582 €

Art. 169, comma 1, lettera a)

1. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

Sanzionato con l’arresto fino ad 1 mese o con l’ammenda da euro 150 a euro 600


D.Lgs. 626/94

Art. 54, comma 1

Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

Sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549 a 4131 €

Art. 175, comma 1

(Videoterminali)

Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

Sanzionato con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000

D.Lgs. 626/94

Art. 49 quinquies, comma 1, lettera c)

Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

...

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

Sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549 a 4131 €

Art. 190, comma 1

(Valutazione rischi agenti fisici)

Nell'ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

...

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

Sanzionato con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 4.000 a 12.000

D.Lgs. 626/94

Art. 72 octies, c. 3

Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

Sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 a 2582 €

Art. 227, comma 3

Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

Sanzionato con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000


D.Lgs. 626/94

Art. 62, comma 1

Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.

Sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549 a 4131 €

Art. 235, comma 1

Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sanzionato con quattro a otto mesi o con l’ammenda da 4.000 a 12.000 euro

D.Lgs. 626/94

Art. 76, comma 2

Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

Sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 a 2582 €

Proposta TU

Art. 269, comma 2

Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

Sanzionato con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 €

D.Lgs. 626/94

Art. 88 quater, comma 2, lettera a)

Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

Sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549 a 4131 €

Art.289, comma 2, lettera a)

Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

Sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a € 10.000 €


DPR 303 / 1956

Art. 25

- divieto lavori – o quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’etmosfera - in pozzi neri, …recipienti … e simili dove possono esservi gas deleteri

Sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 1549 a 4131 €

Art. 66, comma 1

- divieto lavori – o quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’etmosfera - in pozzi neri, …recipienti … e simili dove possono esservi gas deleteri

Sanzionato con l’arresto da 6 a 12 mesi o con l’ammenda da 4000 a 16000 €

5. LA SANZIONE DELL’ARRESTO

All’articolo 55, comma 2, la mancata valutazione ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi nei punti fondamentali (descrizione della valutazione e dei criteri adottati, indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, individuazione delle procedure per la loro realizzazione, indicazione delle mansioni a rischio particolarmente elevato quando siano presenti) comporta l’arresto da 6 mesi a 18 mesi nei seguenti casi:

a) aziende ad elevato rischio industriale (Seveso), centrali termoelettriche, impianti ed installazioni dove è presente il rischio di radiazioni ionizzanti, fabbricazione di esplosivi, miniere con più di 50 addetti, case di ricovero e cura con più di 50 addetti;

b) attività che espongono a gravi rischi biologici (gruppi 3 e 4 del Titolo XI), ad agenti cancerogeni, all’amianto ed a atmosfere esplosive;

c) cantieri temporanei con più di 200 uomini-giorno.

L’arresto può essere tramutato in ammenda da 8000 a 24000 € su richiesta dell’imputato sempre che non abbia già subito condanne per mancata prevenzione o per lesioni o omicidio colposo, se entro la conclusione del giudizio di primo grado risultino eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

NB: Non può essere ignorato che nelle imprese fino a 10 addetti vale l’autocertificazione che poi sarà sostituita da una certificazione standardizzata.

6. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE IN CASO DI GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI DELLE NORME DI PREVENZIONE

All’allegato I si indicano le violazioni che da decenni provocano centinaia di infortuni mortali sul lavoro all’anno:

􀀹 violazioni delle norme contro la caduta dall’alto;

􀀹 violazioni contro il rischio di seppellimento;

􀀹 violazioni contro la folgorazione


7. Art. 300: SANZIONI IN CASO DI LESIONE O OMICIDIO COLPOSO DERIVANTI DALLA MANCATA APPLICAZIONE DI NORME PER LA PREVENZIONE (ex Art. 9 legge 123/07)

L’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi»

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