L’utilizzo del DVR da parte degli RLS

Domanda

Ciao, sono un Rls……, standomi a cuore oramai da anni il benedetto problema della consegna del Documento Valutazione Rischi e avendo avuto moltissimi problemi con l'azienda anche per questo, mi chiedevo:

in tutti i convegni e varie sulla sicurezza, nonché in testi e comunicati sindacali, si continua a dire che il DVR deve essere consegnato al Rls che lo può portare fuori dall'azienda, poi però mi leggo il nuovo testo del Ccnl (titolo V, art. 1, lettera E) e leggo la seguente frase “gli rls sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti”.

Risposta

Chiarimenti su CCNL e Documento di valutazione dei rischi

L'art. 50 comma 6 del DL81 dice che il Rls "è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la legge sulla privacy) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi"

Il CCNL metalmeccanico 2008 (Tit V art. 1 lett. E) dice che gli Rls "sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti connesso all'espletamento delle proprie funzioni..."

In sostanza il Dl 81 non vieta agli Rls di portare il DVR fuori dall'azienda, il CCNL parla di "uso interno" del DVR ( nel senso di uso strettamente connesso all'attività degli Rls),ma non vieta di portarlo “fisicamente” all'esterno dell'azienda.

In sintesi, quindi, è possibile per gli Rls portare il DVR all'esterno dell'azienda; in caso di problemi conviene rivolgersi prima alla struttura territoriale Fiom e, se necessario, anche all'Ufficio Salute e sicurezza della Fiom nazionale.

Fonte CGIL

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