Modifica al T.U. sulla sicurezza sul lavoro
La mancata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo) ha ampliato i margini temporali per il varo delle modifiche da parte dell'Esecutivo.
Infatti la legge delega (l. n. 123/2007) contempla la possibilità di prorogare di 3 mesi il termine inizialmente previsto per il 16 maggio, pertanto, ora posticipato al 16 agosto.
Tuttavia prosegue il lavoro per giungere ad un testo il più possibile condiviso da tutti gli organismi interessati.
La road map, infatti, prevede dei tempi molto stretti per ricevere l'adesione della Conferenza Stato-Regioni, il cui parere è vincolante (al contrario di quello delle Commissioni): il 20 aprile è previsto un tavolo "tecnico" che dovrebbe sciogliere tutti i nodi, per poi arrivare al 30 del mese in corso al tavolo "politico" ed incassare l'approvazione dell'organo in cui le Regioni trovano spazio per intervenire negli atti governativi.
Oltre che per una condivisione "politica" delle scelte, l'adesione della Conferenza è indispensabile anche per il funzionamento di alcuni meccanismi previsti dalla normativa in studio, in quanto (tramite le Asl) le Regioni dovranno gestire il controllo nelle aziende, mentre altri controlli saranno a carico dello Stato e dei suoi ispettori (ad esempio i cantieri).
In ogni caso rimarrebbero saldi i principi fondamentali, ispiratori della riforma: semplificazione delle procedure, riforma dell'apparato sanzionatorio e delle singole sanzioni, principio della bilateralità azienda-lavoratore nella gestione complessiva della sicurezza.
L'approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. della Sicurezza sul lavoro, avvenuta lo scorso 27 marzo da parte del Governo, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni non ha derogato alcuni obblighi già previsti dal D.Lgs.
Tali adempimenti sono stati oggetto di successive proroghe: la prima li aveva posticipati al 31 dicembre 2008; successivamente il D.L. 207/2008 (c.d. mille proroghe), convertito dalla Legge 14/2009, ha spostato la loro entrata in vigore al 16 maggio, termine entro il quale potevano essere emanate anche le modifiche e le integrazioni all'originario D.Lgs. 81/2008.
La proroga era stata necessaria in quanto gli organi competenti non avevano fornito le chiavi interpretative per un corretto funzionamento della norma, né erano stati emanati i decreti integrativi.
La mancata trasmissione alle Camere per il parere ha fatto slittare il termine per l'approvazione definitiva dello schema al 16 agosto, ma nulla è stato previsto per un'eventuale allineamento tra il varo delle modifiche e gli obblighi previsti da un T.U. soggetto a modifiche.
Pertanto il 16 maggio entreranno (salvo ulteriori interventi) in vigore gli adempimenti previsti in materia di:
- Comunicazione all'Inail o all'Ipsema (per i lavori marittimi) degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, ad esclusione di quello dell'evento;
- Divieto di visite mediche obbligatorio "preassuntive" da parte del medico competente;
- Valutazione dello stress da lavoro correlato;
- Data certa sul nuovo documento di valutazione dei rischi
Infatti la legge delega (l. n. 123/2007) contempla la possibilità di prorogare di 3 mesi il termine inizialmente previsto per il 16 maggio, pertanto, ora posticipato al 16 agosto.
Tuttavia prosegue il lavoro per giungere ad un testo il più possibile condiviso da tutti gli organismi interessati.
La road map, infatti, prevede dei tempi molto stretti per ricevere l'adesione della Conferenza Stato-Regioni, il cui parere è vincolante (al contrario di quello delle Commissioni): il 20 aprile è previsto un tavolo "tecnico" che dovrebbe sciogliere tutti i nodi, per poi arrivare al 30 del mese in corso al tavolo "politico" ed incassare l'approvazione dell'organo in cui le Regioni trovano spazio per intervenire negli atti governativi.
Oltre che per una condivisione "politica" delle scelte, l'adesione della Conferenza è indispensabile anche per il funzionamento di alcuni meccanismi previsti dalla normativa in studio, in quanto (tramite le Asl) le Regioni dovranno gestire il controllo nelle aziende, mentre altri controlli saranno a carico dello Stato e dei suoi ispettori (ad esempio i cantieri).
In ogni caso rimarrebbero saldi i principi fondamentali, ispiratori della riforma: semplificazione delle procedure, riforma dell'apparato sanzionatorio e delle singole sanzioni, principio della bilateralità azienda-lavoratore nella gestione complessiva della sicurezza.
L'approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. della Sicurezza sul lavoro, avvenuta lo scorso 27 marzo da parte del Governo, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni non ha derogato alcuni obblighi già previsti dal D.Lgs.
Tali adempimenti sono stati oggetto di successive proroghe: la prima li aveva posticipati al 31 dicembre 2008; successivamente il D.L. 207/2008 (c.d. mille proroghe), convertito dalla Legge 14/2009, ha spostato la loro entrata in vigore al 16 maggio, termine entro il quale potevano essere emanate anche le modifiche e le integrazioni all'originario D.Lgs. 81/2008.
La proroga era stata necessaria in quanto gli organi competenti non avevano fornito le chiavi interpretative per un corretto funzionamento della norma, né erano stati emanati i decreti integrativi.
La mancata trasmissione alle Camere per il parere ha fatto slittare il termine per l'approvazione definitiva dello schema al 16 agosto, ma nulla è stato previsto per un'eventuale allineamento tra il varo delle modifiche e gli obblighi previsti da un T.U. soggetto a modifiche.
Pertanto il 16 maggio entreranno (salvo ulteriori interventi) in vigore gli adempimenti previsti in materia di:
- Comunicazione all'Inail o all'Ipsema (per i lavori marittimi) degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, ad esclusione di quello dell'evento;
- Divieto di visite mediche obbligatorio "preassuntive" da parte del medico competente;
- Valutazione dello stress da lavoro correlato;
- Data certa sul nuovo documento di valutazione dei rischi
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