Accordi Stato Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011

stato regioni formazione  

Entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 relativi alla formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, ed alla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008, pubblicato nella GU il giorno 11 gennaio 2012.

Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati finalmente siglati gli Accordi Stato - Regioni relativi alla formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro così come annunciati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e dall' art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.
 
Senza voler entrare nel merito dei contenuti dei predetti accordi, è bene cercare di fugare ogni dubbio su quando siano entrate in vigore le nuove regole in materia di formazione o, per meglio dire, da quando le stesse siano esigibili nei confronti dei soggetti destinatari di tali obblighi di formazione.

Essendo stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, la loro efficacia è immediata oppure bisognerà attendere il consueto periodo di quindici giorni (c.d. vacatio legis) per richiederne l'applicazione ?

Ora, punto di partenza imprescindibile è l'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al Codice Civile (le c.d. “Preleggi”), il quale prevede che le leggi ed i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto, nonché l’art. 73 della Costituzione.
Di tutta evidenza come un accordo stato – regioni non possa essere assimilato in via analogica né ad una legge, né ad un regolamento, essendo tale atto (cfr. art. 4 del d. lgs. n. 281/1997) esclusivamente lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione.

La Conferenza Stato – Regioni ha compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale (esclusi gli indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla giustizia).

E' da escludere, pertanto, che la conferenza Stato – Regioni possa avere un potere legislativo/normativo.

Poiché gli accordi siglati in tale sede si pongono l'esclusivo fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, è agevole concludere nel senso che la natura, senza dubbio non legislativa, degli atti della Conferenza Stato-Regioni, esclude che da essi, singolarmente considerati, possa discendere un obbligo di fare o di non fare a carico di un soggetto privato, singolo o associato.

Da tale considerazione discendono, pertanto, due situazioni astrattamente configurabili: o il contenuto dell’accordo approvato in sede di Conferenza è successivamente trasposto in una fonte primaria, eventualmente attuata od integrata con un atto di natura regolamentare, ed allora l’accordo si configura come una sorta di “fase preparatoria” della legge, dalla quale ultima legittimamente discendano obblighi (positivi o negativi); o, viceversa (e sembra questo il caso di specie), l’accordo si configura quale fonte capace di specificare, con funzione che richiama quella regolamentare, il contenuto di una legge da cui, però, già possa evincersi con sufficiente precisione il precetto in essa contenuto.
Laddove, dunque, considerassimo l’ Accordo Stato – Regioni un mero atto di indirizzo, l'interpretazione più rigorosa e costituzionalmente orientata, non avendo tale provvedimento forza di legge e, quindi, non sottostando alla disciplina di cui all’art. 73 Cost. ed all’art. 10 delle “Preleggi”, dovremmo propendere per l'immediata efficacia – a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o, comunque, dal giorno successivo – di quanto in esso stabilito.

Tuttavia, volendo (dovendo?) considerare l’Accordo Stato – Regioni atto avente forza normativa in quanto specificazione (“similregolamentare”), nel caso di specie di precetti già sufficientemente definiti agli articoli 34 e 37 del D. lgs. n. 81/2008 ed addirittura penalmente sanzionati, non potremmo negare, per la sua entrata in vigore, in assenza di diversa specifica previsione, l’applicabilità della c.d. vacatio legis.

Da ciò consegue, dunque, essendo tali Accordi parte integrante e complementare, trattandosi, fra l’altro, di elementi costitutivi di precetti penalmente sanzionati, del D.lgs. n. 81/2008, che essi entreranno in vigore, risultando validi ed efficaci, quindici giorni dopo la loro pubblicazione in GU, ossia a partire dal 26 gennaio 2012.

 

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