Accordi Stato Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011
Entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni e Province Autonome del 21
dicembre 2011 relativi alla formazione dei lavoratori ai sensi
dell’art. 37, comma 2, ed alla formazione per lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008,
pubblicato nella GU il giorno 11 gennaio 2012.
Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati finalmente siglati gli
Accordi Stato - Regioni relativi alla formazione in materia di salute
sicurezza sul lavoro così come annunciati dall’art. 34, comma 2 (datore
di lavoro RSPP) e dall' art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e
preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.
Senza voler entrare nel merito
dei contenuti dei predetti accordi, è bene cercare di fugare ogni dubbio
su quando siano entrate in vigore le nuove regole in materia di
formazione o, per meglio dire, da quando le stesse siano esigibili nei
confronti dei soggetti destinatari di tali obblighi di formazione.
Essendo
stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, la loro
efficacia è immediata oppure bisognerà attendere il consueto periodo di
quindici giorni (c.d. vacatio legis) per richiederne l'applicazione ?
Ora,
punto di partenza imprescindibile è l'art. 10 delle Disposizioni sulla
legge in generale, preliminari al Codice Civile (le c.d. “Preleggi”), il
quale prevede che le leggi ed i regolamenti divengono obbligatori nel
decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo
che sia diversamente disposto, nonché l’art. 73 della Costituzione.
Di
tutta evidenza come un accordo stato – regioni non possa essere
assimilato in via analogica né ad una legge, né ad un regolamento,
essendo tale atto (cfr. art. 4 del d. lgs. n. 281/1997) esclusivamente
lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome, in sede
di Conferenza Stato-Regioni, coordinano l'esercizio delle rispettive
competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in
attuazione del principio di leale collaborazione.
La Conferenza
Stato – Regioni ha compiti di informazione, consultazione e raccordo in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere
nelle materie di competenza regionale (esclusi gli indirizzi relativi
alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla
giustizia).
E' da escludere, pertanto, che la conferenza Stato – Regioni possa avere un potere legislativo/normativo.
Poiché
gli accordi siglati in tale sede si pongono l'esclusivo fine di
realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia
dell'azione amministrativa, è agevole concludere nel senso che la
natura, senza dubbio non legislativa, degli atti della Conferenza
Stato-Regioni, esclude che da essi, singolarmente considerati, possa
discendere un obbligo di fare o di non fare a carico di un soggetto
privato, singolo o associato.
Da tale considerazione discendono,
pertanto, due situazioni astrattamente configurabili: o il contenuto
dell’accordo approvato in sede di Conferenza è successivamente trasposto
in una fonte primaria, eventualmente attuata od integrata con un atto
di natura regolamentare, ed allora l’accordo si configura come una sorta
di “fase preparatoria” della legge, dalla quale ultima legittimamente
discendano obblighi (positivi o negativi); o, viceversa (e sembra questo
il caso di specie), l’accordo si configura quale fonte capace di
specificare, con funzione che richiama quella regolamentare, il
contenuto di una legge da cui, però, già possa evincersi con sufficiente
precisione il precetto in essa contenuto.
Laddove, dunque,
considerassimo l’ Accordo Stato – Regioni un mero atto di indirizzo,
l'interpretazione più rigorosa e costituzionalmente orientata, non
avendo tale provvedimento forza di legge e, quindi, non sottostando alla
disciplina di cui all’art. 73 Cost. ed all’art. 10 delle “Preleggi”,
dovremmo propendere per l'immediata efficacia – a far data dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o, comunque, dal giorno
successivo – di quanto in esso stabilito.
Tuttavia, volendo
(dovendo?) considerare l’Accordo Stato – Regioni atto avente forza
normativa in quanto specificazione (“similregolamentare”), nel caso di
specie di precetti già sufficientemente definiti agli articoli 34 e 37
del D. lgs. n. 81/2008 ed addirittura penalmente sanzionati, non
potremmo negare, per la sua entrata in vigore, in assenza di diversa
specifica previsione, l’applicabilità della c.d. vacatio legis.
Da
ciò consegue, dunque, essendo tali Accordi parte integrante e
complementare, trattandosi, fra l’altro, di elementi costitutivi di
precetti penalmente sanzionati, del D.lgs. n. 81/2008, che essi
entreranno in vigore, risultando validi ed efficaci, quindici giorni
dopo la loro pubblicazione in GU, ossia a partire dal 26 gennaio 2012.
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