Accordi per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012 diventano operativi i due Accordi per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro
che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano ha approvato nella seduta del
21 dicembre scorso. Gli Accordi attuano l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e disciplinano nei dettagli i requisiti della formazione dei lavoratori (inclusi preposti e dirigenti) e dei datori di lavoro che svolgono personalmente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Anche in questo caso il legislatore ha deciso di porre attenzione sulle fasi più “critiche” (nuova assunzione, cambio mansione, novità nel processo produttivo) e sulla specificità di ogni settore, perché la formazione di ciascun soggetto sia coerente con i fattori di rischio a cui è realmente esposto.
Per questo motivo entrambi gli Accordi richiamano in Allegato una
classificazione che suddivide le aziende, in base al macrosettore Ateco,
in tre livelli di rischio (basso, medio, alto). Con
l’aumentare del livello di rischio cresce anche l’impegno formativo
richiesto, ma è comunque comune per tutti l’obbligo di aggiornare le
proprie competenze nel tempo, di quinquennio in quinquennio.
In molti casi sarà possibile far valere la formazione già svolta e gli Accordi prevedono un regime transitorio
per l’applicazione, e in questo periodo le Aziende avranno il tempo di
adeguare i loro piani formativi nel modo più efficace. Infine, è ammessa
la frequenza dei corsi mediante formazione a distanza.
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