Apprendistato sottoscritto l’Accordo tra Stato e Regioni sulla certificazione delle competenze

Premessa
L’Accordo si inserisce nel più complessivo contesto di cooperazione interistituzionale di riforma dei sistemi educativi di istruzione e formazione e del mercato del lavoro.
L’Accordo definisce la cornice di principi, definizioni, orientamenti metodologici e standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non informali e informali.
I principi generali
al centro di un processo di certificazione delle competenze si trova la persona, cui vanno riconosciute, in modo unitario a livello nazionale, le competenze comunque acquisite
la certificazione è un atto pubblico
il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare: Stato, Regione, Provincia autonoma
un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale
Definizioni
L’Accordo, partendo dal glossario messo a punto dal CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale), adotta le definizioni di: Competenza, Convalida/validazione delle competenze, Certificazione delle competenze, Apprendimento formale, Apprendimento non formale, Apprendimento infornale, Figura, Profilo.
Oggetto della certificazione
Può essere oggetto di certificazione una competenza o un aggregato di competenze riferibili a parte di una figura/profilo. Ciò comporta che
l’unità minima certificabile è un’intera competenze e non singole o aggregati di abilità o conoscenze
è necessario che le figure/profili siano preliminarmente standardizzate in termini di competenze
è necessario disporre di uno standard di riferimento per la certificazione delle competenze
gli standard siano previsti in repertori codificati a livello nazionale o regionale
gli standard debbano far riferimento a
competenze di base
competenze tecnico professionali
gli standard debbano essere pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica
Attenzione: non si certificano i percorsi, gli ambiti, le modalità di acquisizione delle competenze
Leggibilità e correlabilità dei repertori nazionali e regionali di competenze
Sono fondate in prima applicazione sui seguenti descrittori
descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione figura/profilo)
livello (EQF: European Qualification Framework, ossia Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.)
referenziazioni (attività economica e classificazione professionale)
processo lavorativo / aree di attività
competenze (elementi minimi di competenza, anche articolati in abilità/capacità e conoscenze).
Processo di certificazione
Tutti i processi di certificazione devono essere realizzati attraverso tre fasi:
identificazione: individuazione delle competenze riconducibili ad uno standard certificabile
accertamento/valutazione: verifica del possesso delle competenze secondo criteri e indicatori conformi a standard predefiniti
attestazione: rilascio di documenti standardizzati che attestano le competenze accertate/valutate
Carattere pubblico della certificazione
Il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma). Tale titolarità identifica e differenzia la certificazione dalla convalida, quest’ultima realizzata da soggetti non titolari di funzione pubblica.
Procedure
Elementi essenziali delle procedure di certificazione sono
Conformità al “processo di certificazione” e all’”oggetto della certificazione”
Presenza di figure preposte alle varie fasi del processo di certificazione in possesso di specifici requisiti professionali
Presenza di figure preposte al rilascio del certificato/attestazione in possesso di specifici requisiti professionali
Definizione delle condizioni di accesso, fruizione ed erogazione del servizio basate su criteri di standardizzazione, trasparenza e accessibilità
Adozione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla tracciabilità e alla tenuta degli atti e dei certificati/attestati rilasciati
Conformità alle norme relative all’accesso agli atti amministrativi
Conformità alle norme relative alla tutela della privacy
L’accertamento e la valutazione devono essere caratterizzati da:
collegialità,
oggettività
indipendenza
Elementi minimi del certificato/attestato
dati anagrafici del destinatario
dati dell’Ente che rilascia il certificato/attestato
competenza o aggregati di competenze acquisiti
indicazione per ogni competenza: della tipologia (di base, tecnico professionale), della denominazione, del repertorio nazionale o regionale di riferimento oppure della figura/profilo di cui la competenza o aggregato di competenze fa parte
indicazione della denominazione/descrizione di figura/profilo,
livello EQF,
referenziazioni
processo lavorativo/aree di attività
dati relativi alle modalità di apprendimento e accertamento delle competenze.
Il certificato/attestato può essere integrato con informazioni aggiuntive, ove queste contribuiscano a migliorarne la trasparenza e a valorizzarne la spendibilità.
Registrazione
I certificati/attestati rilasciati in esito al processo di certificazione sono registrabili sul Libretto formativo del cittadino.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà integrare lo standard formativo con ulteriori elementi conoscitivi non previsto dal citato Libretto formativo del cittadino.
Requisiti minimi essenziali dei soggetti accreditati e/o autorizzati alla certificazione
I requisiti sono di tipo professionale, relativi a figure in possesso di specifici competenze, e di tipo procedurale.
Criteri, soglie e modalità di verifica requisiti sono declinati dalle Regioni e Province autonome nei rispettivi territori.
Passaggi istituzionali successivi
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome si impegnano ad accompagnare e sostenere l’attuazione dell’Accordo attraverso un’azione di cooperazione interistituzionale finalizzato allo “sviluppo di proposte organiche a partire dalle tematiche della corre labilità, della portabilità e della qualificazione del processo e dei prodotti della certificazione.”
Recepimento dell’accordo
L’accordo per diventare operativo dovrà essere adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca.
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