Apprendistato sottoscritto l’Accordo tra Stato e Regioni sulla certificazione delle competenze
Il 19 aprile scorso è stato sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni l’Accordo per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato. Si tratta di un passaggio di grande rilievo nel processo di progressiva attuazione del TUA (Testo Unico sull’Apprendistato) approvato con Decreto Legislativo 167/11 ed in particolare di quanto previsto dall’art. 6 del TUA che fa riferimento alla definizione degli standard professionali, degli standard formativi e, appunto, delle modalità di certificazione delle competenze. L’Accordo segue quello sottoscritto il 15 marzo scorso che regolamentava i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, a norma dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 167/11.
Premessa
L’Accordo si inserisce nel più complessivo contesto di cooperazione interistituzionale di riforma dei sistemi educativi di istruzione e formazione e del mercato del lavoro.
L’Accordo definisce la cornice di principi, definizioni, orientamenti metodologici e standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non informali e informali.
I principi generali
al centro di un processo di certificazione delle competenze si trova la persona, cui vanno riconosciute, in modo unitario a livello nazionale, le competenze comunque acquisite
la certificazione è un atto pubblico
il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare: Stato, Regione, Provincia autonoma
un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale
Definizioni
L’Accordo, partendo dal glossario messo a punto dal CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale), adotta le definizioni di: Competenza, Convalida/validazione delle competenze, Certificazione delle competenze, Apprendimento formale, Apprendimento non formale, Apprendimento infornale, Figura, Profilo.
Oggetto della certificazione
Può essere oggetto di certificazione una competenza o un aggregato di competenze riferibili a parte di una figura/profilo. Ciò comporta che
l’unità minima certificabile è un’intera competenze e non singole o aggregati di abilità o conoscenze
è necessario che le figure/profili siano preliminarmente standardizzate in termini di competenze
è necessario disporre di uno standard di riferimento per la certificazione delle competenze
gli standard siano previsti in repertori codificati a livello nazionale o regionale
gli standard debbano far riferimento a
competenze di base
competenze tecnico professionali
gli standard debbano essere pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica
Attenzione: non si certificano i percorsi, gli ambiti, le modalità di acquisizione delle competenze
Leggibilità e correlabilità dei repertori nazionali e regionali di competenze
Sono fondate in prima applicazione sui seguenti descrittori
descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione figura/profilo)
livello (EQF: European Qualification Framework, ossia Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.)
referenziazioni (attività economica e classificazione professionale)
processo lavorativo / aree di attività
competenze (elementi minimi di competenza, anche articolati in abilità/capacità e conoscenze).
Processo di certificazione
Tutti i processi di certificazione devono essere realizzati attraverso tre fasi:
identificazione: individuazione delle competenze riconducibili ad uno standard certificabile
accertamento/valutazione: verifica del possesso delle competenze secondo criteri e indicatori conformi a standard predefiniti
attestazione: rilascio di documenti standardizzati che attestano le competenze accertate/valutate
Carattere pubblico della certificazione
Il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma). Tale titolarità identifica e differenzia la certificazione dalla convalida, quest’ultima realizzata da soggetti non titolari di funzione pubblica.
Procedure
Elementi essenziali delle procedure di certificazione sono
Conformità al “processo di certificazione” e all’”oggetto della certificazione”
Presenza di figure preposte alle varie fasi del processo di certificazione in possesso di specifici requisiti professionali
Presenza di figure preposte al rilascio del certificato/attestazione in possesso di specifici requisiti professionali
Definizione delle condizioni di accesso, fruizione ed erogazione del servizio basate su criteri di standardizzazione, trasparenza e accessibilità
Adozione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla tracciabilità e alla tenuta degli atti e dei certificati/attestati rilasciati
Conformità alle norme relative all’accesso agli atti amministrativi
Conformità alle norme relative alla tutela della privacy
L’accertamento e la valutazione devono essere caratterizzati da:
Premessa
L’Accordo si inserisce nel più complessivo contesto di cooperazione interistituzionale di riforma dei sistemi educativi di istruzione e formazione e del mercato del lavoro.
L’Accordo definisce la cornice di principi, definizioni, orientamenti metodologici e standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non informali e informali.
I principi generali
al centro di un processo di certificazione delle competenze si trova la persona, cui vanno riconosciute, in modo unitario a livello nazionale, le competenze comunque acquisite
la certificazione è un atto pubblico
il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare: Stato, Regione, Provincia autonoma
un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale
Definizioni
L’Accordo, partendo dal glossario messo a punto dal CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale), adotta le definizioni di: Competenza, Convalida/validazione delle competenze, Certificazione delle competenze, Apprendimento formale, Apprendimento non formale, Apprendimento infornale, Figura, Profilo.
Oggetto della certificazione
Può essere oggetto di certificazione una competenza o un aggregato di competenze riferibili a parte di una figura/profilo. Ciò comporta che
l’unità minima certificabile è un’intera competenze e non singole o aggregati di abilità o conoscenze
è necessario che le figure/profili siano preliminarmente standardizzate in termini di competenze
è necessario disporre di uno standard di riferimento per la certificazione delle competenze
gli standard siano previsti in repertori codificati a livello nazionale o regionale
gli standard debbano far riferimento a
competenze di base
competenze tecnico professionali
gli standard debbano essere pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica
Attenzione: non si certificano i percorsi, gli ambiti, le modalità di acquisizione delle competenze
Leggibilità e correlabilità dei repertori nazionali e regionali di competenze
Sono fondate in prima applicazione sui seguenti descrittori
descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione figura/profilo)
livello (EQF: European Qualification Framework, ossia Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.)
referenziazioni (attività economica e classificazione professionale)
processo lavorativo / aree di attività
competenze (elementi minimi di competenza, anche articolati in abilità/capacità e conoscenze).
Processo di certificazione
Tutti i processi di certificazione devono essere realizzati attraverso tre fasi:
identificazione: individuazione delle competenze riconducibili ad uno standard certificabile
accertamento/valutazione: verifica del possesso delle competenze secondo criteri e indicatori conformi a standard predefiniti
attestazione: rilascio di documenti standardizzati che attestano le competenze accertate/valutate
Carattere pubblico della certificazione
Il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma). Tale titolarità identifica e differenzia la certificazione dalla convalida, quest’ultima realizzata da soggetti non titolari di funzione pubblica.
Procedure
Elementi essenziali delle procedure di certificazione sono
Conformità al “processo di certificazione” e all’”oggetto della certificazione”
Presenza di figure preposte alle varie fasi del processo di certificazione in possesso di specifici requisiti professionali
Presenza di figure preposte al rilascio del certificato/attestazione in possesso di specifici requisiti professionali
Definizione delle condizioni di accesso, fruizione ed erogazione del servizio basate su criteri di standardizzazione, trasparenza e accessibilità
Adozione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla tracciabilità e alla tenuta degli atti e dei certificati/attestati rilasciati
Conformità alle norme relative all’accesso agli atti amministrativi
Conformità alle norme relative alla tutela della privacy
L’accertamento e la valutazione devono essere caratterizzati da:
collegialità,
oggettività
indipendenza
Elementi minimi del certificato/attestato
dati anagrafici del destinatario
dati dell’Ente che rilascia il certificato/attestato
competenza o aggregati di competenze acquisiti
indicazione per ogni competenza: della tipologia (di base, tecnico professionale), della denominazione, del repertorio nazionale o regionale di riferimento oppure della figura/profilo di cui la competenza o aggregato di competenze fa parte
indicazione della denominazione/descrizione di figura/profilo,
livello EQF,
referenziazioni
processo lavorativo/aree di attività
dati relativi alle modalità di apprendimento e accertamento delle competenze.
Il certificato/attestato può essere integrato con informazioni aggiuntive, ove queste contribuiscano a migliorarne la trasparenza e a valorizzarne la spendibilità.
Registrazione
I certificati/attestati rilasciati in esito al processo di certificazione sono registrabili sul Libretto formativo del cittadino.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà integrare lo standard formativo con ulteriori elementi conoscitivi non previsto dal citato Libretto formativo del cittadino.
Requisiti minimi essenziali dei soggetti accreditati e/o autorizzati alla certificazione
I requisiti sono di tipo professionale, relativi a figure in possesso di specifici competenze, e di tipo procedurale.
Criteri, soglie e modalità di verifica requisiti sono declinati dalle Regioni e Province autonome nei rispettivi territori.
Passaggi istituzionali successivi
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome si impegnano ad accompagnare e sostenere l’attuazione dell’Accordo attraverso un’azione di cooperazione interistituzionale finalizzato allo “sviluppo di proposte organiche a partire dalle tematiche della corre labilità, della portabilità e della qualificazione del processo e dei prodotti della certificazione.”
Recepimento dell’accordo
L’accordo per diventare operativo dovrà essere adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca.
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