Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori
SCARICA ACCORDO |
I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei lavoratori
I lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore dell' Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori e già formati in azienda dal datore di lavoro o dal RSPP sono tenuti ad effettuare la formazione (generale e specifica) di cui al punto 4 del citato Accordo? E i lavoratori neo assunti entro quanto tempo devono essere formati?
La formazione dei lavoratori è regolamentata dall’Accordo raggiunto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta del 21/12/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
Secondo il punto 4 di tale Accordo la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ed uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto, per un numero totale quindi dell’intero percorso formativo pari ad almeno 8, 12 o 16 ore.
Secondo il punto 11 dello stesso Accordo sulla formazione dei lavoratori, riguardante il riconoscimento della formazione pregressa, la formazione erogata a cura dei datori di lavoro ai lavoratori ed ai preposti prima della pubblicazione dell’Accordo medesimo viene riconosciuta in base a quanto indicato nella lettera a) del punto 11 stesso secondo il quale:
“Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo”.
Alla luce quindi di quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato i lavoratori “storici”, così come li definisce il lettore, e cioè quei lavoratori che sono stati già formati secondo le regole preesistenti al nuovo Accordo Stato-Regioni, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione generale di 4 ore né quello di formazione specifica di 4, 8 e 12 ore, a seconda della fascia di rischio nella quale è inserita l’azienda presso la quale prestano la loro attività lavorativa, soltanto se il datore di lavoro sia in grado di comprovare che gli stessi abbiano svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo medesimo e cioè alla data dell’11/1/2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
In merito poi al periodo entro il quale il datore deve provvedere alla formazione dei lavoratori di nuova assunzione secondo le nuove regole è necessario fare riferimento a quanto indicato nel punto 10 dell’Accordo, contenente le disposizioni transitorie, secondo il quale:
“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”, per cui i lavoratori neo assunti devono essere quindi formati secondo le nuove regole possibilmente prima o contestualmente all’assunzione e comunque al massimo entro 60 giorni dall’assunzione stessa.
I lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore dell' Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori e già formati in azienda dal datore di lavoro o dal RSPP sono tenuti ad effettuare la formazione (generale e specifica) di cui al punto 4 del citato Accordo? E i lavoratori neo assunti entro quanto tempo devono essere formati?
La formazione dei lavoratori è regolamentata dall’Accordo raggiunto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta del 21/12/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
Secondo il punto 4 di tale Accordo la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ed uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto, per un numero totale quindi dell’intero percorso formativo pari ad almeno 8, 12 o 16 ore.
Secondo il punto 11 dello stesso Accordo sulla formazione dei lavoratori, riguardante il riconoscimento della formazione pregressa, la formazione erogata a cura dei datori di lavoro ai lavoratori ed ai preposti prima della pubblicazione dell’Accordo medesimo viene riconosciuta in base a quanto indicato nella lettera a) del punto 11 stesso secondo il quale:
“Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo”.
Alla luce quindi di quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato i lavoratori “storici”, così come li definisce il lettore, e cioè quei lavoratori che sono stati già formati secondo le regole preesistenti al nuovo Accordo Stato-Regioni, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione generale di 4 ore né quello di formazione specifica di 4, 8 e 12 ore, a seconda della fascia di rischio nella quale è inserita l’azienda presso la quale prestano la loro attività lavorativa, soltanto se il datore di lavoro sia in grado di comprovare che gli stessi abbiano svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo medesimo e cioè alla data dell’11/1/2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
In merito poi al periodo entro il quale il datore deve provvedere alla formazione dei lavoratori di nuova assunzione secondo le nuove regole è necessario fare riferimento a quanto indicato nel punto 10 dell’Accordo, contenente le disposizioni transitorie, secondo il quale:
“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”, per cui i lavoratori neo assunti devono essere quindi formati secondo le nuove regole possibilmente prima o contestualmente all’assunzione e comunque al massimo entro 60 giorni dall’assunzione stessa.
- Scarica Linee applicative in Conferenza Stato-Regioni
- Scarica sintesi delle linee guide applicative
- Scarica sintesi delle linee guide applicative
Commenti
L’accordo Stato Regioni prevede le seguenti ore di Formazione:
per tutti i lavoratori:
- 8 ore per le aziende della classe di rischio basso
- 12 ore per le aziende della classe a rischio medio
- 16 ore per le aziende della classe a rischio alto,
da svolgere entro 12 mesi (60gg per i neoassunti)
per i Preposti (cioè le persone che sovraintendono alle attività lavorative di altri lavoratori), un’ulteriore formazione di 8 ore che si aggiunge a quella per tutti i lavoratori, da svolgere entro 18 mesi.
per i Dirigenti (cioè le persone che attuano le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa) una formazione di 16 ore, alternativa a quella per tutti i lavoratori , da svolgere entro 18 mesi.
Questa formazione è obbligatoria e costituisce credito formativo permanente, ovvero è da considerarsi una tantum per tutte le figure indicate, con l’obbligo di un aggiornamento da svolgersi ogni 5 anni. L’Accordo riconosce come valida la formazione pregressa, purchè dimostrabile ed in linea con i requisiti previsti dall’Accordo stesso.