accordo stato regioni formazione
Accordo formazione d lgs 81 |
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un adeguamento delle linee guida degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
Gli articoli del Testo Unico sulla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono stati analizzati nel corso della Conferenza Stato – Regioni del 25 luglio 2012 sono:
Articolo 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Comma 2 - Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Comma 2 . La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Nel corso dell’incontro tra gli organi centrali e gli enti locali è stata ribadita l’uniformità nazionale per le attività formative relative ai datori di lavoro al fine di fornire chiarimenti utili sia a chi vigila sia a chi deve adempiere alle normative vigenti.
Gli articoli del Testo Unico sulla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono stati analizzati nel corso della Conferenza Stato – Regioni del 25 luglio 2012 sono:
Articolo 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Comma 2 - Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Comma 2 . La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Nel corso dell’incontro tra gli organi centrali e gli enti locali è stata ribadita l’uniformità nazionale per le attività formative relative ai datori di lavoro al fine di fornire chiarimenti utili sia a chi vigila sia a chi deve adempiere alle normative vigenti.
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