accordo stato regioni formazione sicurezza 2012
Sono in vigore dal 26 gennaio 2012 le specifiche e le nuove direttive sulla formazione minima obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro definite nell’accordo Stato Regioni siglato lo scorso dicembre 2011 e che interessa Lavoratori – compresi dirigenti e preposti (personale con compiti direttivi) – oltre che i datori di lavoro (RSPP), per una corretta applicazione del decreto legislativo 81/2008.
Si tratta di importanti linee guida sui contenuti della formazione generale e di quella specifica per l’attività dell’impresa; sulla durata e sulle modalità di formazione e aggiornamento di lavoratori e lavoratrici in base ai diversi profili di rischio assegnati ai settori lavorativi di appartenenza; sul modo in cui va organizzata; sui requisiti dei docenti.
Vediamo in sintesi cosa prevede l’accordo relativo ai lavoratori.
Formazione Lavoratori
Il percorso formativo si articola in 2 moduli, articolati in base al rispetto di quanto prevedono le lettere a e b del comma 1 e il comma 3 del d.lgs 81/08 (che molto in sintesi esplicitano che la formazione deve essere adeguata ai vari profili di rischio).
Il 1° modulo riguarda la formazione generale, che ha una durata minima di quattro ore per tutti i settori e riguarda i «concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro» (per il dettaglio dei contenuti, si veda elenco a pagina due).
Il 2° modulo è invece relativo alla formazione specifica che, in base all’art.37 del sopracitato d.lgs sulla sicurezza sul lavoro, deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione, al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni o ancora quando si introducono nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi (anche qui, il dettaglio dei contenuti è a pagine 2).
Durata
La durata minima è di 4, 8 oppure 12 ore, a seconda dei rischi riferiti a ciascuna mansione e settore di appartenenza, che possono essere bassi, medio o alti, in base a quanto previsto dalle apposite tabelle.
Nei settori a rischio basso si prevedono 8 ore: 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica
Nei settori a rischio medio si prevedono 12 ore: 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica
Nei settori a rischio alto si prevedono 16 ore: 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica
La formazione prevede per tutti quanti un aggiornamento quinquennale di 6 ore, sempre in base alla valutazione dei profili di rischio.
Va sottolineato che tutto questo comprende appunto formazione generale e specifica, non l’addestramento, ovvero il «complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro».
Preposti
Per dirigenti e preposti (personale con compiti direttivi) l’applicazione della formazione dei lavoratori è facoltativa, ma «costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7 del decreto legislativo sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (81/2008). La formazione del preposto, inoltre, prevede anche un ulteriore modulo di 8 ore (per il dettaglio dei contenuti del modulo, elenco a pagina 2).
Dirigenti
La formazione dei dirigenti è completamente diversa da quella prevista per lavoratori e preposti. Si articola in 4 moduli: giuridico normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.Ogni modulo prevede una serie di materie specifiche ben dettagliate dall’accordo.
La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore e deve essere completata nel giro di 12 mesi.
L’organizzazione dei percorsi formativi
Quanto all’organizzazione di questi percorsi formativi, ogni corso deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:
Un soggetto organizzatore (che può essere il datore di lavoro)
Un responsabile del progetto formativo (che può essere il docente)
Nominativi dei docenti
Un numero massimo di 35 partecipanti
Il registro di presenza dei partecipanti
L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
La declinazione dei contenuti tenendo presenti le differenze di genere, età, provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Per i lavoratori stranieri bisogna verificare la conoscenza della lingua e prevedere, eventualmente, un mediatore culturale o un traduttore.
e-Learning
E’ prevista la possibilità di effettuare i corsi in modalità e-learning solo per i lavoratori, i dirigenti, e i preposti limitatatamente alle prima cinque materie contenutistiche previste dal loro modulo (le prime cinque dell’elenco a pagina 3).
Alla fine del percorso di formazione è previsto un certificato, che per i lavoratori viene rilasciato in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione, per preposti e dirigenti oltre alla frequenza almeno del 90% delle ore è previsto un test o colloquio di verifica.
L’attestato, completo di tutti i dati previsti dall’accordo (fra cui soggetto organizzatore del corso, normativa di riferimento, dati anagrafici), costituisce un credito formativo permanente.
Docenti e insegnamento
I docenti possono essere interni o esterni all’azienda e devono avere un’esperienza almeno triennale di insegnamento o analoga esperienza professionale in materia di sicurezza sul lavoro (quest’ultima può consistere anche nello svolgimento per un triennio di compiti di responsabile del servizio di prevenzione o protezione).
Metodologia
L’accordo prevede anche indicazioni relative alla metodologia di insegnamento. Specifica che va privilegiato un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore del processo di apprendimento, elencando anche una serie di consigli: garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo.
O ancora, favorire metodologie di apprendimento interattive, basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche. Favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali.
Si tratta di importanti linee guida sui contenuti della formazione generale e di quella specifica per l’attività dell’impresa; sulla durata e sulle modalità di formazione e aggiornamento di lavoratori e lavoratrici in base ai diversi profili di rischio assegnati ai settori lavorativi di appartenenza; sul modo in cui va organizzata; sui requisiti dei docenti.
Vediamo in sintesi cosa prevede l’accordo relativo ai lavoratori.
Formazione Lavoratori
Il percorso formativo si articola in 2 moduli, articolati in base al rispetto di quanto prevedono le lettere a e b del comma 1 e il comma 3 del d.lgs 81/08 (che molto in sintesi esplicitano che la formazione deve essere adeguata ai vari profili di rischio).
Il 1° modulo riguarda la formazione generale, che ha una durata minima di quattro ore per tutti i settori e riguarda i «concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro» (per il dettaglio dei contenuti, si veda elenco a pagina due).
Il 2° modulo è invece relativo alla formazione specifica che, in base all’art.37 del sopracitato d.lgs sulla sicurezza sul lavoro, deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione, al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni o ancora quando si introducono nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi (anche qui, il dettaglio dei contenuti è a pagine 2).
Durata
La durata minima è di 4, 8 oppure 12 ore, a seconda dei rischi riferiti a ciascuna mansione e settore di appartenenza, che possono essere bassi, medio o alti, in base a quanto previsto dalle apposite tabelle.
Nei settori a rischio basso si prevedono 8 ore: 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica
Nei settori a rischio medio si prevedono 12 ore: 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica
Nei settori a rischio alto si prevedono 16 ore: 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica
La formazione prevede per tutti quanti un aggiornamento quinquennale di 6 ore, sempre in base alla valutazione dei profili di rischio.
Va sottolineato che tutto questo comprende appunto formazione generale e specifica, non l’addestramento, ovvero il «complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro».
Preposti
Per dirigenti e preposti (personale con compiti direttivi) l’applicazione della formazione dei lavoratori è facoltativa, ma «costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7 del decreto legislativo sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (81/2008). La formazione del preposto, inoltre, prevede anche un ulteriore modulo di 8 ore (per il dettaglio dei contenuti del modulo, elenco a pagina 2).
Dirigenti
La formazione dei dirigenti è completamente diversa da quella prevista per lavoratori e preposti. Si articola in 4 moduli: giuridico normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.Ogni modulo prevede una serie di materie specifiche ben dettagliate dall’accordo.
La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore e deve essere completata nel giro di 12 mesi.
L’organizzazione dei percorsi formativi
Quanto all’organizzazione di questi percorsi formativi, ogni corso deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:
Un soggetto organizzatore (che può essere il datore di lavoro)
Un responsabile del progetto formativo (che può essere il docente)
Nominativi dei docenti
Un numero massimo di 35 partecipanti
Il registro di presenza dei partecipanti
L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
La declinazione dei contenuti tenendo presenti le differenze di genere, età, provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Per i lavoratori stranieri bisogna verificare la conoscenza della lingua e prevedere, eventualmente, un mediatore culturale o un traduttore.
e-Learning
E’ prevista la possibilità di effettuare i corsi in modalità e-learning solo per i lavoratori, i dirigenti, e i preposti limitatatamente alle prima cinque materie contenutistiche previste dal loro modulo (le prime cinque dell’elenco a pagina 3).
Alla fine del percorso di formazione è previsto un certificato, che per i lavoratori viene rilasciato in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione, per preposti e dirigenti oltre alla frequenza almeno del 90% delle ore è previsto un test o colloquio di verifica.
L’attestato, completo di tutti i dati previsti dall’accordo (fra cui soggetto organizzatore del corso, normativa di riferimento, dati anagrafici), costituisce un credito formativo permanente.
Docenti e insegnamento
I docenti possono essere interni o esterni all’azienda e devono avere un’esperienza almeno triennale di insegnamento o analoga esperienza professionale in materia di sicurezza sul lavoro (quest’ultima può consistere anche nello svolgimento per un triennio di compiti di responsabile del servizio di prevenzione o protezione).
Metodologia
L’accordo prevede anche indicazioni relative alla metodologia di insegnamento. Specifica che va privilegiato un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore del processo di apprendimento, elencando anche una serie di consigli: garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo.
O ancora, favorire metodologie di apprendimento interattive, basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche. Favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali.
Scarica Linee applicative in Conferenza Stato-Regioni
- Scarica sintesi delle linee guide applicative
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