Accordi Stato Regioni per la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro che svolgano le funzioni di RSPP
Accordi Stato Regioni per la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro che svolgano le funzioni di RSPP
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza; l'art. 34 consente che lo stesso datore di lavoro possa assumere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Con due recenti accordi sono stati definiti in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome, gli Accordi relativi alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 37, comma 2 e dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza. Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio.
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza; l'art. 34 consente che lo stesso datore di lavoro possa assumere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Con due recenti accordi sono stati definiti in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome, gli Accordi relativi alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 37, comma 2 e dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza. Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli saranno: Basso (uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo); Medio (agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio); Alto (costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali).
Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici, con aggiornamento obbligatorio quinquennale, in base al livello di rischio: Rischio Basso: 4 ore; Rischio Medio:8 ore; Rischio Alto: 16 ore.
La formazione può essere seguita in modalità e-learning.
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio: Rischio Basso: 16 ore; Rischio Medio: 32 ore; Rischio Alto: 48 ore.
Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con aggiornamenti obbligatori.
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- Scarica sintesi delle linee guide applicative
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